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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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L’amministrazione di sostegno è una fattispecie istituita a tutela di quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Può chiedere l’amministrazione di sostegno lo stesso interessato, il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore, il PM o i Servizi Sociali.
Per chiedere l’Amministrazione di sostegno è necessario presentare ricorso al Giudice Tutelare competente che, a seguito dell’esame del caso, designerà l’Amministratore scegliendo preferibilmente tra i conviventi o parenti prossimi.
E' possibile, tuttavia, designare un amministratore di sostegno anche tra persone che non siano parenti.
In ogni caso l'Amministratore di sostegno è obbligato a rendere relazione e rendiconto periodico.
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